1. Tutte le entrate e le spese dell'Europol, comprese le spese dell'autorita' di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 24, e del suo segretariato istituito ai sensi dell'articolo 24, devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio di bilancio ed essere iscritte a bilancio; a quest'ultimo viene allegata una tabella dell'organico. L'esercizio di bilancio ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre. Nel bilancio le entrate e le spese devono risultare in pareggio. Unitamente al bilancio viene elaborato un piano finanziario quinquennale. 2. Il bilancio e' finanziato dai contributi degli Stati membri e da altre entrate occasionali. Il contributo finanziario di ciascuno Stato membro e' determinato in funzione del rapporto fra il suo prodotto nazionale lordo e il totale dei prodotti nazionali lordi degli Stati membri nell'anno che precede quello in cui viene stabilito il bilancio. Ai fini del presente paragrafo, per "prodotto nazionale lordo" si intende il prodotto nazionale lordo definito dalla direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi del mercato. 3. Il direttore stabilisce il progetto di bilancio e quello della tabella dell'organico per l'esercizio successivo entro il 31 marzo di ogni anno e li sottopone, previo esame del comitato finanziario, al consiglio di amministrazione, corredati del progetto di piano finanziario quinquennale. 4. Il consiglio di amministrazione adotta il piano finanziario quinquennale. Tale decisione viene adottata all'unanimita'. 5. Il Consiglio, che delibera in base alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, previo parere del consiglio di amministrazione, adotta il bilancio dell'Europol entro il 30 giugno dell'anno che precede l'esercizio di bilancio. La decisione del Consiglio viene adottata all'unanimita'. Si procede per analogia nel caso di bilanci suppletivi e rettificativi. L'adozione del bilancio da parte del Consiglio implica per ciascuno Stato membro l'obbligo di versare a tempo debito i contributi finanziari di sua competenza. 6. Il direttore da' esecuzione al bilancio conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario di cui al paragrafo 9. 7. Il controllo dell'impegno e del pagamento delle spese e il controllo della constatazione e della riscossione delle entrate sono effettuati da un controllore finanziario, nominato all'unanimita' dal consiglio di amministrazione e responsabile dinanzi ad esso. Il regolamento finanziario puo' prevedere che per determinate entrate o spese il controllo sia effettuato dal controllore finanziario a posteriori. 8. Il comitato finanziario si compone di un rappresentante per ciascuno Stato membro esperto di problemi di bilancio. Esso ha il compito di preparare le discussioni su problemi finanziari e inerenti al bilancio. 9. Il Consiglio che delibera in base alla procedura prevista dal titolo VI del trattato sull'Unione europea, adotta all'unanimita' il regolamento finanziario determinando in particolare le modalita' relative alla stesura, alla modifica e all'esecuzione del bilancio nonche' al controllo di tale esecuzione, nonche' le modalita' di pagamento dei contributi finanziari degli Stati membri.

Testo vigente dal 14 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;93~convenzione-art35 · fonte su Normattiva