[1]- Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo la data in cui sono divenuti parti alla Convenzione, in applicazione dell'articolo 15.2, gli Stati i cui contributi raggiungono complessivamente almeno l'85 per cento dell'ammontare totale dei contributi, secondo la tabella che figura all'Allegato II. 2. Se le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo per l'entrata in vigore della presente convenzione non sono soddisfatte ventiquattro mesi dopo la data di apertura alla firma della medesima, il depositario convoca, al piu' presto, i Governi degli Stati che l'hanno firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o che hanno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione. Questi Governi possono allora decidere che, nonostante le condizioni previste nel paragrafo 1, la Convenzione entrera' in vigore nei loro confronti. Prendendo una tale decisione detti Governi convengono la data dell'entrata in vigore e una revisione della tabella dei contributi che figura all'Allegato II. 3. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 del presente articolo, e nell'attesa del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, uno Stato che l'abbia firmata con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione puo' partecipare alle riunioni di Eumetsat senza diritto di voto. 4. Per ogni Stato che firma la Convenzione senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la data dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 ovvero al paragrafo 2 del presente articolo, come pure per ogni Stato che vi aderisce, la Convenzione entrera' in vigore, secondo i casi, alla data della firma o a quella del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 5. Ogni Stato, di cui all'articolo 15.1, che diviene parte alla Convenzione effettua, per quanto e necessario, un versamento speciale per gli investimenti gia' attuati per realizzare il sistema iniziale definito all'Allegato I, calcolato in base al suo tasso di contribuzione e fissato all'Allegato II o determinato dal Consiglio conformemente all'articolo 5.2(b). Per ogni Stato che aderisce alla Convenzione questo versamento speciale fa parte delle condizioni d'adesione decise dal Consiglio conformemente all'articolo 5.2(a).

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art16 · fonte su Normattiva