[1]- Emendamenti
[2]1. Qualsiasi Stato membro puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione. Le proposte d'emendamento sono indirizzate al Direttore, il quale le comunica agli altri Stati membri almeno tre mesi prima del loro esame da parte del Consiglio. Il Consiglio esamina dette proposte e puo', deliberando conformemente all'articolo 5.2(c), raccomandare agli Stati membri di accettare gli emendamenti proposti. 2. Gli emendamenti raccomandati dal Consiglio entrano in vigore trenta giorni dopo che il depositario della Convenzione avra' ricevuto le dichiarazioni di accettazione di tutti gli Stati membri. 3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 5.2 (b) iii), il Consiglio puo', deliberando conformemente all'articolo 5.2(a) emendare gli Allegati della presente Convenzione a condizione che detti emendamenti non siano in contraddizione con la Convenzione, e fissare la data della loro entrata in vigore per tutti gli Stati membri.
Testo vigente dal 16 giugno 1986
