[1]- Firma, ratifica e adesione

[2]1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari per l'istituzione di un'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici. 2. I suddetti Stati divengono parte alla presente Convenzione: - sia con la firma, senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, - sia con il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione presso il depositario, se la Convenzione e' stata firmata con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione. 3. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Stato che non ha partecipato alla Conferenza dei Plenipotenziari di cui al paragrafo 1 potra' aderire alla Convenzione in seguito ad una decisione del Consiglio presa conformemente all'articolo 5.2(a). Lo Stato che intende aderire alla presente Convenzione notifichera' la sua domanda al Direttore, il quale ne informera' gli Stati membri almeno tre mesi prima che essa sia sottoposta alla decisione del Consiglio. Il Consiglio fissa le modalita' e le condizioni d'adesione del suddetto Stato, conformemente all'articolo 5.2(a). 4. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il Governo della Confederazione Svizzera, denominato "il depositario".

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~convenzione-art15 · fonte su Normattiva