Le sentenze arbitrali pronunciate validamente in uno dei due Paesi sono riconosciute nell'altro Paese e possono esservi dichiarate esecutive se soddisfano alle condizioni dell'art. 3 nella misura in cui tali condizioni sono applicabili. L'esecuzione e' concessa nelle forme previste agli articoli precedenti.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
