I lodi arbitrali pronunciati validamente nel territorio di una delle Parti contraenti saranno riconosciuti nel territorio dell'altro Stato, se rispettano le disposizioni degli articoli che precedono in quanto siano applicabili.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art20 · fonte su Normattiva