[1]TITOLO II ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

[2]Capitolo I RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE

[3]Articolo 3

[4]In materia civile e commerciale le sentenze rese dalle autorita' giurisdizionali in Italia o in Tunisia hanno l'efficacia di cosa giudicata sul territorio dell'altro Paese, se esse rispondono alle condizioni seguenti:

  • a)la decisione sia stata pronunciata da una giurisdizione competente ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione, salvo rinuncia espressa degli interessati a tale giurisdizione nei limiti in cui tale rinuncia e' ammessa;
  • b)la parte soccombente sia comparsa o sia stata regolarmente citata. Tuttavia, nel caso in cui la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato nel quale la decisione e' pronunciata, il termine di comparizione non dovra' essere inferiore a novanta (90) giorni;
  • c)la decisione abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata secondo la legge del Paese in cui e' stata pronunciata;
  • d)la decisione non contenga niente che sia contrario all'ordine pubblico del Paese nel quale la sua esecuzione e' richiesta; inoltre non sia contraria a una decisione giudiziaria pronunciata in detto Paese e possieda nei confronti di quest'ultimo l'autorita' di cosa giudicata;
  • e)nessuna giurisdizione dello Stato richiesto sia stata investita da una istanza fra le stesse parti e sul medesimo oggetto anteriormente alla introduzione della domanda avanti alla giurisdizione che ha pronunciato la decisione di cui si chiede l'esecuzione.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art3 · fonte su Normattiva