In materia civile e commerciale, le decisioni emesse dalle autorita' giudiziarie in Italia o in Marocco saranno rese esecutive sul territorio dell'altro paese, se rispondono ai seguenti requisiti:

  • a)che la decisione sia stata pronunciata da un giudice competente ai sensi delle norme di diritto internazionale riconosciute nel paese in cui deve aver luogo l'esecuzione, salvo espressa rinuncia dell'interessato;
  • b)che le parti siano state regolamentate citate, rappresentate o dichiarate contumaci;
  • c)che la decisione, in base alla legge del paese in cui e' stata pronunciata, abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata o sia suscettibile di esecuzione;
  • d)che la decisione non sia contraria all'ordine pubblico del paese in cui e' richiesta la sua esecuzione o ai principi di diritto pubblico applicabili in detto paese. Inoltre, essa non deve essere contraria ad una decisione giudiziaria pronunciata in detto paese che abbia acquistato l'efficacia di cosa giudicata;
  • e)che nessun giudice dello Stato richiesto sia stato investito di una domanda fra le stesse parti e per lo stesso oggetto prima della proposizione della domanda davanti al giudice che ha emesso la decisione di cui si chiede l'exequatur.

Testo vigente dal 28 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1043~art18 · fonte su Normattiva