Le Alte Parti Contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e le regole di procedura del loro diritto interno, gli individui i quali, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti o condannati dalle autorita' giudiziarie dell'altro Stato.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
