Le alte Parti contraenti si impegnano a consegnarsi reciprocamente secondo le regole e alle condizioni determinate dagli articoli seguenti e in conformita' alle regole di procedura del loro diritto interno, gli individui che, trovandosi nel territorio di uno dei due Stati, sono perseguiti e condannati dalle autorita' giudiziarie dell'altro Stato.
Testo vigente dal 5 aprile 1974
