Il certificato di poverta' sara' rilasciato al richiedente dalle autorita' del luogo di residenza abituale se esso risiede nel territorio di uno dei due Paesi. Tale certificato sara' rilasciato dall'autorita' diplomatica o consolare del suo Paese, territorialmente competente, se l'interessato risiede in un Paese terzo. Qualora l'interessato risieda nel Paese in cui la domanda e' presentata, potranno essere assunte informazioni, a titolo complementare, presso le autorita' del Paese di cui egli e' cittadino.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art13 · fonte su Normattiva