Se l'individuo reclamato e' perseguito o condannato nello Stato richiesto per un'infrazione diversa da quella motivante la domanda di estradizione, quest'ultimo Stato dovra' cio' nonostante decidere su detta domanda e far conoscere allo Stato richiedente la sua decisione sull'estradizione alle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 27. La consegna dell'incolpato tuttavia, nel caso di accettazione, sara' differita fino a che sia soddisfatta la giustizia dello Stato richiesto. Essa sara' effettuata ad una data che sara' determinata conformemente alle disposizioni del terzo comma dell'articolo 27 e i commi 4, 5, e 6 di detto articolo saranno in tal caso applicabili.
Testo vigente dal 21 maggio 1971
