Gli atti e documenti giudiziali o extragiudiziali dovranno essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi: - l'autorita' da cui emana l'atto; - la natura dell'atto da consegnare; - il nome e la qualita' delle parti; - il nome e l'indirizzo del destinatario; - e, in materia penale, la qualificazione dell'infrazione commessa. La nota di trasmissione sara' accompagnata da una traduzione di tutti gli atti e documenti sopra menzionati, certificata conforme secondo le regole stabilite dalla legge dello Stato richiedente.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art37 · fonte su Normattiva