Gli atti ed i documenti giudiziari ed extragiudiziari devono essere accompagnati da una nota di trasmissione indicante, secondo i casi: - l'autorita' da cui emana l'atto; - la natura dell'atto da consegnare; - il nome e la qualita' delle parti; - il nome e l'indirizzo del destinatario; - l'oggetto dell'atto. La nota di trasmissione deve essere accompagnata dalla traduzione di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art12 · fonte su Normattiva