Lo Stato richiesto si limitera' ad assicurare la consegna dell'atto al suo destinatario; tale consegna sara' constatata sia con un atto di ricezione debitamente datato e firmato dall'interessato, sia con un processo verbale di notifica redatto dall'autorita' competente dello Stato richiesto e che dovra' menzionare il fatto, la data e il modo della consegna. L'atto di ricezione o il processo verbale saranno trasmessi all'autorita' richiedente. Qualora la consegna non abbia avuto luogo lo Stato richiesto restituira' senza indugio l'atto allo Stato richiedente indicando il motivo per il quale la consegna non ha potuto aver luogo.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art38 · fonte su Normattiva