Le Parti decidono di rafforzare le loro relazioni consolari al fine di facilitare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 1 aprile 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-20;27~trattato-art12 · fonte su Normattiva