Art. 13 (Trattato)
Le Parti decidono di: a. promuovere e rafforzare la cooperazione in materia civile, commerciale e penale tra le rispettive amministrazioni giudiziarie e tra le amministrazioni pubbliche in campo amministrativo; b. collaborare, anche attraverso lo scambio di esperti, nel contrasto internazionale alla criminalita' organizzata, al traffico di stupefacenti e alla tratta di esseri umani in ogni sua forma.
Testo vigente dal 1 aprile 2009
