Le Parti attribuiranno particolare attenzione allo sviluppo dei progetti di infrastrutture di interesse comune, in particolare nei settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici.

Testo vigente dal 1 aprile 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-20;27~trattato-art4 · fonte su Normattiva