Le Parti, consapevoli dell'importanza del patrimonio storico e culturale comune, promuoveranno la cooperazione nei settori culturale, dell'istruzione, della formazione professionale, dell'insegnamento, delle scienze e delle tecnologie, attraverso lo scambio di studenti, professori, formatori e ricercatori universitari, artisti, nonche' attraverso l'attuazione di progetti congiunti di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e lo scambio di documentazione culturale, scientifica e pedagogica. Verranno altresi' sviluppati i rapporti fra le Universita' e le Istituzioni ed Accademie culturali altamente qualificate, la concessione di borse di studio e di ricerca, nonche' la realizzazione di attivita' congiunte nel settore culturale (materiale ed immateriale) e sportivo. Le Parti, riconoscendo l'importanza della diversita' delle espressioni culturali per uno sviluppo sostenibile in un contesto di democrazia, di giustizia sociale e di rispetto reciproco, stabiliscono di incoraggiare il dialogo interculturale ed interreligioso. Esse stabiliscono, aldila' di estendere la cooperazione a nuovi i settori di interesse comune, quali le industrie culturali ed il turismo culturale.

Testo vigente dal 1 aprile 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-03-20;27~trattato-art7 · fonte su Normattiva