Entrambe le Parti contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi:
- a)se la cooperazione viola la propria sovranita' o sicurezza;
- b)se la cooperazione e' in conflitto con la normativa nazionale;
- c)se la cooperazione mette in pericolo indagini o attivita' in corso nel proprio territorio;
- d)se la cooperazione e' in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.
Testo vigente dal 12 agosto 2009
