Entrambe le Parti contraenti possono rifiutare, completamente o parzialmente, la cooperazione, ai sensi del presente Accordo, nei seguenti casi:

  • a)se la cooperazione viola la propria sovranita' o sicurezza;
  • b)se la cooperazione e' in conflitto con la normativa nazionale;
  • c)se la cooperazione mette in pericolo indagini o attivita' in corso nel proprio territorio;
  • d)se la cooperazione e' in contrasto con un provvedimento giudiziario emesso nel proprio territorio.

Testo vigente dal 12 agosto 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-08-03;113~accordo-art5 · fonte su Normattiva