'ambito delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e delle proprie competenze, in conformita' con le Convenzioni elaborate ed emendate dalle Nazioni Unite, le due Parti Contraenti svolgeranno attivita' di cooperazione nei seguenti settori per prevenire e combattere la produzione, il traffico illecito e lo spaccio di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori:

  • a)scambio di informazioni sugli attuali e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori, materie prime e piante originali, sulle tendenze di mercato, tecniche ed esperienze di indagine e prevenzione dei crimini connessi con il traffico di droga, compreso il controllo alle frontiere;
  • b)scambio di esperienze e misure adottate per prevenire l'uso di stupefacenti e sostanze psicotrope. Le Parti Contraenti nell'ambito della cooperazione di cui al presente articolo, si impegnano ad utilizzare la tecnica delle "consegne controllate"

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;274~accordo-art2 · fonte su Normattiva