quadro delle rispettive leggi nazionali, in materia di prevenzione e lotta al terrorismo, la cooperazione si effettuera' attraverso:

  • a)il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti le tecniche, i "modus operandi", le attivita' criminali e le strutture organizzative comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonche' sui singoli soggetti sospettati di appartenere a tali gruppi;
  • b)scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalita' di reimpiego, dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite nel correlativo circuito finanziario;
  • c)costante aggiornamento dello stato della minaccia terroristica.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;274~accordo-art3 · fonte su Normattiva