cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme: - incontri tra Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro Vice e altri funzionari autorizzati dalle parti; - scambi di esperienze fra esperti delle Parti; - organizzazione e condotta di attivita' addestrative ed esercitazioni militari; - scambio di osservatori in occasione delle esercitazioni militari; - discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, seminari e corsi; - visite di navi, aerei ed altre strutture militari; - scambio di infornnazioni e di pubblicazioni didattiche e culturali; - scambio di attivita' sportive.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;276~accordo-art3 · fonte su Normattiva