cooperazione fra le Parti si sviluppera' nelle seguenti forme: a. incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti; b. scambi di esperienze fra esperti delle due Parti; c. organizzazione e svolgimento di attivita' addestrative ed esercitazioni; d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari; e. contatti fra istituzioni militali similari; f. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi; g. visite a navi, aerei ed altre strutture militari; h. scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche; i. scambi di attivita' culturali e sportive.

Testo vigente dal 25 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-31;327~accordo-art4 · fonte su Normattiva