1. La Comunita' prende le disposizioni necessarie affinche' il prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' di olio d'oliva diverso da quello sottoposto a processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Turchia e trasportato da tale paese direttamente nella Comunita', sia il prelievo calcolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile al momento dell'importazione, diminuito di 0,50 unita' di conto per 100 chilogrammi. 2. Inoltre e a condizione che la Turchia applichi una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunita' diminuisce, entro un limite di 4,5 unita' di conto per 100 chilogrammi, l'ammontare del prelievo risultante dal calcolo di cui al paragrafo 1 di un importo pari a quello della tassa versata. Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente paragrafo. 3. Circa il funzionamento del sistema definito nel presente articolo, potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
