[1]La Comunita' adotta tutte le misure necessarie affinche' il prelievo applicabile all'importazione nella Comunita' delle merci seguenti, prodotte in Turchia e direttamente importate da questo paese nella Comunita', sia quello calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, diminuito di 0,5 unita' di conto per tonnellata:
[2]N. della tariffa doganale comune
[3]DESIGNAZIONE DELLE MERCI
Testo vigente dal 9 gennaio 1973
