In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti di cui all'Accordo, il Consiglio puo' adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente Accordo.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
