1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 41. 2. Il Consiglio di cooperazione precisa le modalita' di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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