[1]1. Il Comitato di associazione che si riunisce a livello di funzionari e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo del Regno del Marocco, dall'altra.

[2]2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.

[3]3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante de governo del Regno del Marocco.

[4]In linea di massima, il Comitato di associazione si riunisce a turni alterni nella Comunita' e in Marocco.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art82 · fonte su Normattiva