Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

  • a)in genere: - lo Stato marocchino;
  • b)con l'accordo dello Stato marocchino, per progetti e azioni da esso approvati: - gli organismi pubblici di sviluppo del Marocco; - gli organismi privati che operano in Marocco per lo sviluppo economico e sociale; - le imprese che svolgano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione marocchina; - le associazioni di produttori di nazionalita' marocchina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; - i borsisti e tirocinanti inviati dal Marocco nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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