Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

  • a)in genere: lo Stato libanese;
  • b)con l'accordo dello Stato libanese, per progetti ed azioni da esso approvati: gli organismi pubblici di sviluppo del Libano; gli organismi privati che operano in Libano per lo sviluppo economico e sociale; le imprese che svolgano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in societa' a norma della legislazione libanese; le associazioni di produttori cittadini libanesi o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi; i borsisti e tirocinanti inviati dal Libano nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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