[1]Al fine di contribuire alla piena attuazione degli obiettivi del presente accordo, si istituisce una cooperazione finanziaria a favore del Marocco secondo le modalita' e con gli strumenti finanziari adeguati.

[2]Dette modalita' sono stabilite di comune accordo tra le Parti tramite gli strumenti piu' opportuni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

[3]Gli ambiti di applicazione di tale cooperazione, oltre agli aspetti contemplati ai Titoli V e VI del presente accordo sono, piu' in particolare, i seguenti:

[4]- agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia;

[5]- adeguamento delle infrastrutture economiche;

[6]- promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro;

[7]- adeguamento alle conseguenze sull'economia marocchina della progressiva istituzione di una zona di libero scambio, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento e la riconversione dell'industria;

[8]- misure di accompagnamento delle politiche istituite nei settori sociali.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art75 · fonte su Normattiva