1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorita' doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
