1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto dall'articolo il possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorita' doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
