Art. 21 (Convenzione)
[1]FACENTI FEDE
[2]L'originale della presente Convenzione, di cui i testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sara' depositato presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. IN FEDE di che i sottoscritti, a cio' dovutamente autorizzati, hanno sottoscritto la presente Convocazione. Fatto a Vienna il ventidue marzo millenovecentottantacinque.
Testo vigente dal 21 luglio 1988
