1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite assume le funzioni di depositario sia della presente Convenzione che dei suoi protocolli. 2. Il depositario informa le Parti in particolare:

  • a)Della firma della presente Convenzione e di ogni protocollo, cosi' come del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, conformemente agli articoli 13 e 14;
  • b)Della data di entrata in vigore della Convenzione e di ogni protocollo conformemente all'articolo 17;
  • c)Delle notifiche di denuncia eseguite conformemente all'articolo 19;
  • d)Degli emendamenti adottati relativamente alla Convenzione e ad ogni protocollo, dell'accettazione di questi emendamenti dalle Parti e della loro data di entrata in vigore conformemente all'articolo 9;
  • e)Di tutte le comunicazioni relative all'adozione o all'approvazione di annessi e ai loro emendamenti conformemente all'articolo 10;
  • f)Della notifica da parte delle organizzazioni di integrazione economica regionale della estensione delle loro competenze nei campi regolati dalla presente Convenzione e da ogni protocollo e di ogni modifica ad essi relativa;
  • g)Delle dichiarazioni previste all'articolo 1 1.

Testo vigente dal 21 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-04;277~convenzione-art20 · fonte su Normattiva