' di movimento 1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio consolare la liberta' di movimento sul suo territorio. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art15 · fonte su Normattiva