generali su agevolazioni, privilegi e immunita' 1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali Uffici consolari sono regolati dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione. 2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23 e 30 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunita' di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli 69, 70, 71, 72 e 73. 3. I privilegi e le immunita' previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari o' ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza interessati.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art64 · fonte su Normattiva