consolari 1. L'Ufficio consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonche' le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art16 · fonte su Normattiva