dei minori, degli inabilitati e degli incapaci 1. Le Autorita' dello Stato di residenza informano immediatamente i funzionari consolari dello Stato d'invio di ogni situazione relativa a minori, inabilitati ed incapaci, cittadini dello Stato d'invio, e possono richiedere la designazione per tali persone di un curatore e di un tutore. 2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di' residenza e agii accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti della presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato. 3. I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione dell'Autorita' competente dello Stato di residenza ai fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art50 · fonte su Normattiva