1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunita' ed il Libano definiscono di comune accordo gli - obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorita' fissate nel piano di sviluppo del Libano. Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica del Libano ovvero negli obiettivi e nelle priorita' fissati dal suo piano di sviluppo. 2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dal Libano o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
