1. Il trattamento concesso tra le Parti per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi si basa sui rispettivi impegni e sugli altri obblighi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Questa disposizione entra in vigore a decorrere dall'adesione effettiva del Libano all'OMC. 2. Il Libano s'impegna a fornire alla Comunita' europea e ai suoi Stati membri, non appena sara' pronto, l'elenco definitivo degli impegni specifici in materia di servizi compilato ai sensi dell'articolo XX del GATS. 3. Le Parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. 4. L'obiettivo di cui al paragrafo 3 viene esaminato dal Consiglio di associazione dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 5. Tra la data di entrata in vigore del presente accordo e l'adesione del Libano all'OMC, le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di prestatori della Comunita' e del Libano piu' discriminatorie rispetto alla situazione esistente il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo. 6. Ai fini del presente titolo:

  • a)per "prestatori di servizi" di una Parte si intendono tutte le persone giuridiche o fisiche che intendono fornire o forniscono servizi;
  • b)per "persona giuridica" si intende una societa' o una consociata costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunita' o del Libano che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o del Libano. Tuttavia, una persona giuridica che abbia unicamente la sede legale sul territorio della Comunita' o del Libano viene considerata una persona giuridica della Comunita' o del Libano solo se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia della Comunita' o del Libano;
  • c)per "consociata" si intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica;
  • d)per "persona fisica" si intende una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' o del Libano in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.

Testo vigente dal 24 gennaio 2005

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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324~art30 · fonte su Normattiva