La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EUR. 1 con uno o alcuni altri certificati EUR. 1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale in cui si trovano le merci.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-22;278~protocollo-n-2-art15 · fonte su Normattiva