dei certificati 1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR.1 con uno o piu' certificati EUR.1 e' sempre possibile a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo e' considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita' competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;31~protocollo-n-4-art21 · fonte su Normattiva