dei certificati 1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR. 1 con uno o piu' certificati EUR. 1. e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del controllo delle merci. 2. Il certificato sostitutivo e' considerato come il certificato EUR. 1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo. 3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita' competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR. 1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Testo vigente dal 18 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-23;108~protocollo-n-4-art19 · fonte su Normattiva