[1]dei certificati
[2]1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR. 1 con uno o piu' certificati EUR. 1 e' sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del controllo delle merci.
[3]2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo e' considerato come il certificato EUR. 1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.
[4]3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita' competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato Eur. l. originario devono figurare nella casella n. 7.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
