1. La Comunita' ed il Libano prendono tutte le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1, nonche' i formulari EUR. 2, possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a decorrere dal giorno di entrata in vigore di quest'ultimo. 2. I certificati di modello A.RL. 1, ed i formulari A.RL. 2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al piu' tardi fino al 30 giugno 1978, alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2, stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore del presente Protocollo e non conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte, alle condizioni previste dal presente Protocollo.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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