1. La Comunita' e il Marocco adottano le misure necessarie affinche' i certificati di circolazione delle merci EUR. 1 nonche' i formulari EUR. 2 possano essere presentati, in conformita' degli articoli 11 e 12 del presente Protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'Accordo. 2. I certificati di modello A. MA. 1 ed i formulari A. MA. 2, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte e al piu' tardi fino al 30 giugno 1977, alle condizioni previste dal presente Protocollo. 3. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, ed i formulari EUR. 2 stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore dell'Accordo e che non sono conformi ai modelli di cui agli Allegati V e VI del presente Protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni previste dal presente Protocollo.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
