[1]giustificativi
[2]I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari della Comunita', del Libano o di uno degli altri paesi di cui all'articolo 4 e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:
- a)una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilita' interna;
- b)documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c)documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella Comunita' o in Libano, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d)certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella Comunita' o in Libano in conformita' del presente protocollo, o in uno degli altri paesi di cui all'articolo, in conformita' di norme d'origine identiche alle norme del presente protocollo.
Testo vigente dal 24 gennaio 2005
