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Le partecipazioni azionarie di cui alla tabella allegato C restano assegnate, all'IRI o all'ENI, in autonoma gestione fiduciaria. Il comitato di liquidazione, titolare delle partecipazioni medesime, e' abilitato ad alienarle, in tutto o in parte, a valore di mercato, previa intesa con gli enti mandatari ed autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali. Ove non sia possibile provvedervi prima, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato predetto pone in liquidazione le societa' le cui partecipazioni non siano state alienate. Alla chiusura degli stabilimenti e delle unita' produttive, prevista nei programmi di cui all'articolo 2, provvedono, previa intesa con l'ente di gestione interessato, le singole societa' titolari degli stabilimenti e delle unita' produttive. Si applicano le norme della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Testo in vigore dal 16 giugno 1978 al 3 gennaio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-06-15;279~art4 · fonte del testo